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possa recare danno alla disciplina, o all’onore della Guar dia Civica, o all’ordine pubblico.

98. Sarà punito con gli arresti, o con la detenzione, secondo la gravità dei casi, qualunque ufficiale il quale, essendo di servizio, si sarà reso colpevole delle seguenti mancanze:

1. Di disobbedienza, e d’insubordinazione.

2. Di mancanza di rispetto, di espressioni offensive, o d’insulti verso ufficiali di un grado superiore.

3.° Di qualunque detto oltraggioso verso un subalterno, e di qualunque abuso d’autorità.

4.° Di qualunque mancanza ad un servizio comandato.

5.° Di qualunque infrazione alle regole di servizio.

99. Le pene indicate agli articoli 96. 97. nei casi, e secondo le circostanze, potranno essere applicate ancora ai sotto-ufficiali, caporali, e guardie.

100. Con la prigione che non oltrepasserà i due giorni, e che si estenderà fino ai tre, in caso di recidiva, sarà punito ogni sotto-ufficiale, caporale, e guardia civica colpevole:

1.° Di disobbedienza, o d’insubordinazione, o di avere ricusato per la seconda volta un servizio ordinato.

2.° Di essere alterato dal vino essendo in servizio o di una condotta che arrechi pregiudizio alla disciplina della guardia civica, o all’ordine pubblico.

3.° Di avere in servizio abbandonato le armi, od il posto prima di essere rilevato.

101. Sarà privato del grado ogni ufficiale, sotto-ufficiale, o caporale, che dopo aver subita una punizione dal consiglio di disciplina, e prima che sia passata un epoca minore di un anno, si rendesse colpevole di un altra mancanza, che porti la pena della detenzione.

Qualunque ufficiale, sotto-ufficiale, e caporale privato del respettivo grado, non potrà riottenerlo, fuorchè all’epoca delle nuove nomine.