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giore, è dagli altri ufficiali pagati, con gli arresti, o semplici o di rigore, con ritiro delle armi, da uno fino ai tre giorni; e le trasgressioni commesse dalle guardie, caporali, sotto ufficiali, ufficiali, ed ufficiali di Stato maggiore, con l’ammonizione, con la detenzione, o cogli arresti semplici respettivamente ai gradi, da uno fino ai due giorni; senza pregiudizio del ricorso o del rinvio innanzi ai consigli di disciplina, a seconda della gravità delle mancanze.
92. Tutti i comandanti di battaglione potranno punire gli ufficiali pagati, loro subordinati, con gli arresti semplici fino ai due giorni, e potranno infliggere alle guardie, ai caporali, sotto-ufficiali, ed ufficiali l’ammonizione, senza pregiudizio come sopra.
95. I capitani comandanti le compagnie, non unite in battaglioni, potranno egualmente ammonire le guardie, i caporali, i sotto ufficiali, e gli ufficiali, sempre senza pregiudizio del ricorso, o del rinvio innanzi al consiglio di disciplina.
94. I tamburri maggiori, i caporali tamburri, ed i tamburri , o trombe, potranno essere puniti con la prigione fino ai tre giorni dai capitani delle compagnie, fino agli otto dai comandanti dei battaglioni, e fino a quindici giorni dal comandante superiore dei battaglioni riuniti.
95. I consigli di disciplina, ne’ casi previsti qui appresso, infliggeranno le seguenti punizioni:
1.° L’ammonizione.
2.° L’arresto non maggiore di tre giorni.
3.° L’ammonizione pubblicata negli ordini.
4.° La prigione non maggiore di tre giorni.
5.° La privazione del grado.
96. Con l’ammonizione sarà punito l’ufficiale che avrà commesso una infrazione, sebbene leggera, alle regole del servizio.
97. Con l’ammonizione, pubblicata con gli ordini, sarà punito l’ufficiale che, essendo in servizio, o fuori, ma con la uniforme della Guardia Civica, terrà una condotta che