Pagina:Regolamento pel servizio delle infermerie dell'Ospedale Maggiore degli infermi di Vercelli.djvu/9

12

malati o convalescenti, egli dà avviso all’Economo perchè lo faccia eseguire col mezzo di apposita vettura fino al più prossimo Comune, muniendo l’ammalato dell’opportuno foglio di via, se il di lui domicilio è oltre detto Comune.

Deve inoltre vidimare il foglio di via a quei poveri ammalati o convalescenti, che se ne presenteranno muniti da qualche Ospedale od altr’Opera di Carità onde loro siano continuati i mezzi di trasporto.

Art. 16.

Appena avvenuta la morte di un individuo ricoverato nell’Ospedale, ne dà tosto avviso a chi si trova incaricato degli incumbenti dello stato civile, ed ogni giorno spedisce alla Civica Amministrazione uno stato nominativo dei deceduti, corredato delle occorrenti indicazioni pel loro trasporto al Campo Santo.

Art. 17.

Allorchè viene richiesta da Curanti la sezione di un cadavere, ne deve avvisare il Regolatore di Governo, ed, avutone l’assenso, deve l’Assistente far disporre tutto l’occorrente, avvertendo però che la sezione non abbia luogo prima che siano spirate ventiquattro ore dal momento del decesso.