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Quando non si tratti d’urgenza avverte il Medico o Chirurgo Astante, cui appartiene questa parte di servizio a termini del Regolamento Medico-Chirurgico, affinchè verifichi a domicilio lo stato dell’ammalato, e, sentitone il parere, fa, o non, secondo il medesimo procedere dagli Infermieri al trasporto.

Art. 10.

Occorrendo che di notte venga trasportato all’Ospedale qualche ferito o sopravvenga altro caso qualunque d’urgenza, l’Assistente ha l’obbligo di alzarsi per prestare la sua opera e somministrare tutto il bisognevole in tale occorrenza.

Art. 11.

Ferma rimanendo a carico dei Periti la responsabilità derivante dagli obblighi imposti all’art. 236 del Codice Penale, l’Assistente d’Infermeria deve usare ogni cura affinchè il più prontamente possibile si compia questa parte del pubblico servizio, usando al tempo stesso tutte le cautele, che possono venire prescritte dalle Autorità competenti in simili casi.

Art. 12.

Quando viene ordinata l’assistenza Flebotomica notturna ad un infermo, deve spedirne avviso ai Flebotomi,