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IX. Registro delle giornate d’assenza degl’Infermieri ed Infermiere fisse;

X. Registro delle giornate di servizio degl’Infermieri ed Infermiere supplenti;

XI. Registro particolare della Maternità nelle forme prescritte dal Regolamento dell’Istituto Ostetrico, e di quelle altre Cliniche separate che venissero ad introdursi nell’Ospedale;

XII. Registro Colonnario relativo a cadun Infermiere ed Infermiera, in cui devono annotarsi tutte le circostanze meritevoli di riguardo relative al servizio dei medesimi;

XIII. Registro delle assenze dei Medici, Chirurghi, e Flebotomi addetti all’Istituto;

XIV. E per ultimo tutti quegli altri Registri che venissero a prescriversi dall’Amministrazione per maggiore regolarità del servizio.

Art. 3.

All’atto di accettazione di cadun ammalato l’Assistente d’Infermeria descrive nel Registro a Matrice N.º II gli abiti al medesimo appartenenti, come pure i denari ed altri oggetti che seco portasse.

I denari ed oggetti di valore vengono consegnati all’Economo. Gli altri effetti ed abiti vengono collocati, previo ripulimento, in apposita cassetta chiusa a chiave posta ai piedi del letto dell’ammalato.

La bolletta staccata dal Registro con tutte le suddette