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Art. 111.
Gli stessi servizii deve prestare agli Invalidi, detti Incurabili, ricoverati nell’Istituto, nei giorni determinati da fissarsi dall’Economo.
CAPO VI.
DEL PORTINAJO D’INFERMERIA
Art. 112.
Il Portinajo delle Infermerie mezz’ora prima delle visite principali e di quelle che precedono le distribuzioni dei cibi, deve trovarsi nelle crociere per farne escire tutte le persone estranee al servizio, ad eccezione di quelle che fossero munite di uno speciale permesso del Regolatore di Governo.
Art. 113.
Giunta l’ora delle visite, deve trovarsi alla porta d’ingresso delle Infermerie per dare colla campana i segni convenuti all’arrivo di ciascun Medico e Chirurgo Curante, affinchè tutti gli Uffiziali ed Inservienti, che li debbono seguire, ne siano avvertiti e si portino al rispettivo loro posto.