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Art. 105.
La loro mercede nei giorni di servizio è eguale a quella degli infermieri ordinari o fissi, se sono chiamati in aumento del numero consueto per maggior concorso di ammalati o per altre circostanze straordinarie.
Se sono richiesti per supplire ad Infermieri ammalati hanno il terzo della mercede in danaro, che viene a questi ritenuto come all’art. 102, e per intiero le somministranze in natura come gli Infermieri fissi.
Art. 106.
Ciascuno di essi ha inoltre una retribuzione fissa annuale di Lire 36 a titolo d’indennità per l'alloggio.
CAPO IV.
DELLA CENCIAJUOLA
Art. 107.
La Cenciajuola deve trovarsi nell’Ospedale un’ora prima delle visite principali onde preparare di concerto colle altre persone a ciò destinate il così detto apparecchio per le medicazioni chirurgiche.