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Art. 102.
Gli Infermieri e le Infermiere in tempo di loro malattia sono ricoverati nelle Corsie dell’Ospedale.
Durante però tutto il tempo della medesima e fino al giorno, in cui riprendono il loro servizio, non vengono loro retribuiti che i due terzi della mercede in danaro e la metà dei generi in natura.
Art. 103.
È severamente proibito agli Infermieri ed Infermiere ed altre persone addette al servizio d’Infermeria, di accettare sotto qualsivoglia titolo qualunque compenso pella loro assistenza dagli ammalati o da altri in contemplazione di essi.
§. 8.
Degli Infermieri supplenti, o sovrannumerarii
Art. 104.
Vi ha un numero determinato di Infermieri ed Infermiere supplenti o sovrannumerarii, i quali quando vengono richiesti debbono portarsi all’Ospedale e vi disimpegnano il medesimo servizio degli Infermieri fissi ossiano ordinarii.