Pagina:Regolamento pel servizio delle infermerie dell'Ospedale Maggiore degli infermi di Vercelli.djvu/30


33

Art. 85.

Dopo ultimata la visita del mattino distribuiscono le scodelle agli ammalati che debbono prendere il brodo, e quindi recatisi alla cucina, ne esportano il liquido, di cui fanno poscia la distribuzione agli stessi ammalati.

Art. 86.

Li medesimi sono incaricati del trasporto alla Lavanderia di tutta la lingeria sudicia appartenente alle Infermerie, dopo la verificazione fattane dal Caporale Infermiere.

Art. 87.

Apparecchiano nello Stabilimento apposito, ed anche nelle Infermerie secondo il caso, i bagni per quegli ammalati, cui ne viene ordinato l’uso dai rispettivi Curanti.

Art. 88.

Gli uomini, che fanno il servizio di mezza guardia, hanno l’obbligo di mutare all’occorrenza i pagliaricci tanto nelle Infermerie maschili, quanto nelle femminili.