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Art. 78.

Non devono permettere che alcuno porti vivande od altre cose nocive agli Infermi, come pure è loro dovere di far mantenere il silenzio nelle ore di riposo, e sempre l’ordine e la quiete nelle Infermerie, ed impedire che alcuno vi giuochi o fumi.

Art. 79.

Quando scorgono che un ammalato si aggrava, li Infermieri di guardia debbono darne pronto avviso al Cappellano di servizio, acciò sia munito dei Santi Sacramenti e degli altri conforti della Religione; accompagnare poi essi stessi il Cappellano al letto dell’infermo e preparare il genuflessorio in occasione delle ultime preci dei moribondi.

Art. 80.

Fatto cadavere un infermo lo coprono col lenzuolo, e quindi ne danno avviso all’Assistente d’Infermeria per gli ulteriori incombenti di sua competenza.

Avvenendo il decesso di giorno, danno colla campana il segno dell’agonia.

Art. 81.

Al termine della guardia fanno la relazione di quanto riguarda gli ammalati a quelli che subentrano in tale servizio, come pure all’Assistente d’Infermeria per loro norma rispettiva.