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§. 4.

Servizio di guardia


Art. 62.

Il numero e l’orario del servizio di Guardia, come pure di quello di mezza guardia viene ogni anno al principio di Gennaio stabilito dall’Amministrazione sulla proposta dell’Assistente d’Infermeria.

Art. 63.

Per tutta la durata della guardia gli Infermieri, che ne fanno il servizio, non possono mai abbandonare l’Infermeria sotto alcun pretesto, ad eccezione dell’ora del pranzo, in cui vengono sostituiti dalle mezze guardie.

Art. 64.

Appena ricevuta la consegna delle guardie, che si ritirano, primo loro obbligo si è di visitare gli ammalati, loro indicati come maggiormente aggravati, per accertarsi se abbisognano di qualche pronto servizio.

Art. 65.

Essi debbono poi visitare di frequente tutti gli ammalati indistintamente, portarsi senza indugio al loro letto quando vengono chiamati, somministrar loro le decozioni ed il brodo, ajutarli nei loro movimenti, quando non vi siano atti da loro stessi, interrogarli se desiderano qual-