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l’apposito locale a ciò destinato, per essere poi consegnati al Lavandaio previa la ricognizione da farsi dal Caporale Infermiere.

Art. 51.

Ad ogni vacanza di letto devono pure esser cambiati tutti i recipienti, che servono agli usi dell’ammalato in guisa che tutto vi sia rinnovato allorchè debba esservi collocato un altro infermo.

Art. 52.

Ciascun Infermiere prima della distribuzione dei cibi deve recare un bacino con acqua tepida ed un asciugatojo a tutti gli infermi dei rispettivi letti che abbisognassero o desiderassero di fare abluzioni.

Art. 53.

Nelle ore fissate ciascun Infermiere ha l’obbligo di distribuire la minestra a tutti gli ammalati coricati nel rispettivo numero di letti, prestando il proprio aiuto a quelli che per qualunque causa non abbiano il libero uso delle membra.

Art. 54.

Tutte le sere prima di ritirarsi ogni Infermiere deve collocare a piedi dei rispettivi letti i vasi puliti che deb-