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lingeria e gli utensili necessarii pel numero corrispondente ai letti medesimi, e per le loro mute.
Ciascuno degli Infermieri è rispettivamente contabile di tutti gli oggetti mancanti o guasti, salvo il naturale deperimento. Fuori di questo caso gli oggetti stessi saranno pagati dagli Infermieri mediante ritenzione sulla loro mercede in proporzione delle mancanze o guasti riconosciuti dall’Assistente d'Infermeria alla fine di ogni anno.
Quando alcuno degli oggetti che un Infermiere ha in consegna, si sarà reso inservibile naturalmente, egli ne riferirà all’Assistente, e questi facendone richiesta per iscritto all’Economo, ne sostituirà uno nuovo a quello inservibile, il quale verrà dallo stesso Economo fatto ritirare per modo che l’Infermiere abbia sempre un numero eguale a quello che gli venne rimesso al suo ingresso in servizio.
Art. 49.
Ad ogni vacanza di letto debbono gli Infermieri rifornirlo con lingeria pulita, mutandone il materasso quando il caso lo richiegga.
Il materasso deve poi essere sempre cambiato dagli Infermieri ad ogni caso di decesso.
Art. 50.
Tutti gli oggetti tolti dal letto e dal corpo degli ammalati debbono da ciascun Infermiere essere collocati nel-