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Art. 43.
In generale si presta in ajuto dell’Assistente disimpegnando tutte le incumbenze relative al servizio delle Infermerie, che da questo gli vengono affidate.
CAPO III.
DEGLI INFERMIERI E DELLE INFERMIERE
§. 1.
Disposizioni generali
Art. 44.
Gli Infermieri sono applicati al servizio delle Corsie maschili, le Infermiere a quelle femminili.
I loro doveri sono eguali in tutto quanto si riferisce al servizio degli infermi, ad eccezione dei lavori più faticosi, che vengono disimpegnati tanto nelle Corsie maschili quanto nelle Femminili o dagli Infermieri di mezza guardia, o dalli due Infermieri che si estraggono a sorte al principio di cadun anno e che prendono il nome di Spazzini.
Art. 45.
Tutti dipendono immediatamente dall’Assistente d’Infermeria ed in di lui assenza dal Caporale Infermiere, alli