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Art. 39.

Trasmette ogni giorno alla persona incaricata della custodia della biancheria la nota degli oggetti consegnati dagli Infermieri al Lavandaio, indicandone il numero e la qualità.

Art. 40.

Invigila che alle debite ore vengano accesi dagli Infermieri a ciò destinati i lampioni esistenti nelle Infermerie e quelli posti nei dormitorii degli Incurabili e nell’atrio interno.

Art. 41.

Nell’inverno regola le stufe esistenti nei locali annessi alle Infermerie secondo le direzioni avute dall’Assistente, e trasmette alla persona incaricata di regolare i caloriferi gli ordini necessarii per ottenere il grado di temperatura prescritto.

Art. 42.

Deve assistere agli Infermieri nell’atto che essi ripongono i defunti nelle casse, onde usino tutta la decenza possibile nell’eseguire tale operazione, e verificare giornalmente se ha avuto luogo il trasporto al Campo Santo dei defunti riposti il giorno antecedente nel sito di deposito.