Questa pagina è stata trascritta, formattata e riletta. |
20 |
Art. 39.
Trasmette ogni giorno alla persona incaricata della custodia della biancheria la nota degli oggetti consegnati dagli Infermieri al Lavandaio, indicandone il numero e la qualità.
Art. 40.
Invigila che alle debite ore vengano accesi dagli Infermieri a ciò destinati i lampioni esistenti nelle Infermerie e quelli posti nei dormitorii degli Incurabili e nell’atrio interno.
Art. 41.
Nell’inverno regola le stufe esistenti nei locali annessi alle Infermerie secondo le direzioni avute dall’Assistente, e trasmette alla persona incaricata di regolare i caloriferi gli ordini necessarii per ottenere il grado di temperatura prescritto.
Art. 42.
Deve assistere agli Infermieri nell’atto che essi ripongono i defunti nelle casse, onde usino tutta la decenza possibile nell’eseguire tale operazione, e verificare giornalmente se ha avuto luogo il trasporto al Campo Santo dei defunti riposti il giorno antecedente nel sito di deposito.