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mieri e dalle Infermiere pendente tutto il corso dell’anno, formandone apposito ruolo da collocarsi nella Porteria per norma del Portinaio nelle di lui incumbenze a riguardo degli Inservienti.

Art. 27.

Nei casi di malattia degli Infermieri e delle Infermiere fisse chiama in surrogazione delli mancanti gli Infermieri ed Infermiere in soprannumero secondo l’ordine di anzianità, tenendo nota delle assenze degli uni e del servizio degli altri negli appositi Registri indicati coi Numeri X e XI.

Art. 28.

Nei casi di ricovero tanto ordinario che straordinario di Militari, l’Assistente deve tenere apposito Registro a parte del movimento, che riflette i medesimi, onde somministrare in ogni tempo all’Amministrazione i dati necessarii per ottenere il rimborso delle giornate di presenza secondo i rispettivi contratti.

Art. 29.

In tali casi sarà pure tenuto alla compilazione di tutti gli stati, che saranno richiesti dai Corpi cui appartengono i Militari, o dai Superiori Dicasteri, come pure spedirà ai Militari, che escono dall’Ospedale, i certificati che venissero richiesti dagli ordinamenti dei rispettivi Corpi.