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Art. 24.
Presentandosi nelle Infermerie qualche Infermiere preso da ubbriachezza, dovrà tosto allontanarlo sostituendone un altro in di lui luogo e riferirne tosto al Regolatore di Governo per le opportune provvidenze.
Eguale relazione dovrà pur fare al Regolatore di Governo nei casi di altre mancanze nel servizio e segnatamente quando un Infermiere si permettesse di usare sotto qualsivoglia aspetto maltrattamenti agli ammalati.
In caso di silenzio in siffatte occorrenze, l’Assistente è gravemente contabile di ogni disordine.
Art. 25.
Per la repressione immediata delle mancanze degli Infermieri, Infermiere ed altri inservienti addetti all’Infermeria, potrà l’Assistente applicare al colpevole la privazione temporaria del vino ed il divieto di uscita nelle ore di libertà, e, qualora la mancanza sia grave, anche la sospensione provvisoria del servizio, riferendone però immediatamente al Regolatore di Governo per le ulteriori provvidenze.
Art. 26.
In principio di Gennaio stabilisce la rotazione giornaliera delle Guardie di servizio da osservarsi dagli Infer-