Questa pagina è stata trascritta, formattata e riletta. |
14 |
Art. 22.
Quando è coricata una madre nell’Ospedale con bambino lattante, a cui per lo stato di salute non possa ella stessa somministrare il latte, l’Assistente ha l’incarico di far ricerca di adatta nutrice provvisoria, alla quale consegnerà il bambino finchè dura la necessità, tenendo il debito conto delle giornate di baliatico nell’apposito Registro indicato al N.º VI.
Da questo Registro alla fine del servizio per ciascun bambino, od al fine di ciascuna settimana, se il baliatico durasse oltre tale termine, egli stacca una bolletta portante il numero delle giornate da caduna nutrice consunte ed il loro importo, affinchè questo venga dall’Economo soddisfatto.
Art. 23.
L’Assistente veglia soprattutto affinchè gli Infermieri ed Infermiere e gli altri Inservienti attendano con esattezza ai loro rispettivi doveri; che siano gli ammalati attentamente serviti in ogni loro bisogno e vengano con modi umani e caritatevoli trattati.
Non si assenterà dall’Ospedale dopo le visite e le distribuzioni delle vivande senza essersi prima accertato che gli Infermieri ed Inservienti abbiano adempito a tutte le loro incumbenze.