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Art. 18.

Non lascierà introdurre nell’Ospedale morti da qualunque parte provengano, salvo che si tratti di annegati od asfissiati, sui quali si possano ancora esperimentare i soccorsi dell’arte.

Art. 19.

Ha l’Assistente in custodia, sotto la sua responsabilità, tutti gli strumenti di Chirurgia proprii dell’Ospedale, dei quali deve avere la massima cura, conservandoli puliti, e non accordandone l’uso che ai Dottori applicati al Pio Stabilimento e per servizio del medesimo.

Art. 20.

Egli è pure depositario dei cateterii, brachieri, sospensorii e simili, di cui secondo il bisogno fa la distribuzione agli Infermi ricoverati nell’Ospedale, ed ai poveri a cui vengono accordati dal Regolatore di Governo.

Art. 21.

Tiene inoltre presso di sè una provvista di tessere, pei neonati, di cui all’art. 16 del Regolamento Ostetrico, ed è sua cura di munirne i bambini nati da madre illegittima, rimettendone il riscontro all’Amministrazione.