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CAPO III.

OSTI E CAFFETTIERI

Art. 4.° Gli Osti e Caffettieri dovranno chiudere le loro botteghe alle dieci ore di sera, e non sarà loro lecito di introdurre nelle Osterie o Caffè carni sospette od altre sostanze commestibili di cattiva natura, o ritenere vini od altre bevande guaste e manipolate, nè smaltire sì queste che quelle agli accorrenti.


CAPO IV.

SALUBRITÀ E MONDEZZA DELL’ABITATO

Art. 5.° Non sarà lecito ad alcun particolare di tenere o formare nelle rispettive case aperture o canali che potessero tradurre nelle vie pubbliche o viottoli le acque immonde dei loro lavelli, ma dovranno riceverle in appositi pozzi sotterranei.

Art. 6.° Lo sbocco delle acque pluviali e dei scoli derivanti dall’interno delle corti dove non si possono divergere altrove dovranno essere al piano della strada. I canali che versano dai tetti le acque pluviali sulle strade selciate od impietrite già costruite, o che verranno costruite, saranno formati in modo per l’avvenire che abbiano un tubo conducente l’acqua dal tetto al suolo che scorra rasente al muro ed immetta nella cunetta, ed i canali attuali imminenti in dette strade, dovranno fra sei mesi dall’approvazione del presente Regolamento essere provvisti del tubo nella conformità suddetta qualora già nol siano, ed i stillicidi che non verranno provvisti di canali, non potranno avere una lunghezza che sporga dal muro verso le suddette strade maggiore di centimetri 60.

Art. 7.° Non sarà lecito a chichessia di lavare panni, biancherie, erbe, trippe, ed altre cose immonde, o di gettare pietre, materiali, o sostanze qualsiensi nelle pubbliche vasche od in quelle che servono per abbeverare il bestiame, o per uso domestico.

Art. 8.° I letamai, i mucchi di scopatura, ed ogni altra immondezza non si potranno formare che nell’interno delle corti e cortili, ed i proprietari ed inquilini delle case, dovranno nel tempo estivo farli esportare nelle campagne oltre all’obbligo di esportarli immediatamente dopo avutane l’intimazione dall’Autorità civile.

Art. 9.° È rigorosamente vietato di far depositi anche per poco tempo di letame od altre immondezze nell’abitato tanto nelle vie pubbliche