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3.

Nell’assegnazione si comprenderanno per lo stesso effetto gli eredi de’ Notai defunti dopo l’ultima visita, e que’ Notai, a’ quali dalla Camera si sarà fatta la commessione di poter levare gli atti, e contratti da quelli ricevuti.

4.

Si darà avviso nello stesso Manifesto a’ particolari, che se stimeranno di presentarsi, o di trasmetter nota degli atti, e contratti, che hanno fatto rogare, si riconoscerà, senzaché succumbano a veruna spesa, se i medesimi siano stati insinuati, e presentati, ovvero si occultassero alla visita, e saranno sempre sentiti per ottenere provvedimento sovra tutto ciò, che potrà riflettere l’insinuazione de’ loro atti, e contratti, od i gravami, che o pel ritardo delle copie, o per eccesso nell’esazioni de’ dritti loro fossero stati inferti da’ Notai, o dagl’Insinuatori.

5.

S’inviteranno altresì tutti coloro, che avessero notizia di malversazioni, o mancamenti nell’esercizio del Notariato commessi da qualche Notaio a denunciargli, e palesarli con notificanza del premio, che avranno, del quarto delle penali pecuniarie, nelle quali sulle prove, ch’essi recassero, o che nelle loro denunzie dal Fisco si rilevassero, verranno condannati i Notai, e di scudi cinquanta, ogni qual volta in seguito alle loro denunzie seguisse la condanna di un qualche Notaio per avere occultato alla visita alcun atto, o contratto, con averne ciò non ostante spedita copia coll’attestazione di averlo insinuato, e che si adopreranno i mezzi, acciò conseguiscano detti premj, e sieno ad un tempo tenuti segreti; anzi quello degli scudi cinquanta dovuto nel suddetto caso sarà pagato dalle Regie Finanze in difetto de’ beni del condannato.

6.

Rispetto a’ Notai, che latitassero, o si rendessero contumaci, si farà intimare alle loro case ingiunzione particolare con citazione a luogo, giorno, ed ora certi per comparire, nella quale si