Pagina:Regolamento degli Uffizi di Notaio e d'Insinuatore.djvu/40

36

8.

Nelle informazioni, che fuori del tempo delle visite si prenderanno per le contravvenzioni de’ Notai, interverranno per far le parti del Fisco in mancanza degli Avvocati Fiscali, e de’ Vice-Patrimoniali Camerali gl’Insinuatori nelle città, e luoghi di loro residenza, ed altrove i rispettivi uffiziali del Fisco, a’ quali spetterà d’intervenire ne’ processi, che venissero formati contro gl’Insinuatori nel caso, che non vi assistano i Vice-Patrimoniali predetti.

9.

Il Conservatore Generale, e Delegati nelle provincie, e distretti di qua da’ monti, e colli si serviranno di que’ segretari, che saranno deputati dalla Camera.


TITOLO XII.


Delle visite del Tabellione.


1.

[Rex Car. Em.]

P

Rima di procedere alla visita del Tabellione i Conservatori, e Delegati oltre le solite ingiunzioni manderanno un Manifesto ad ognuna delle città, e comunità soggette alla tappa, che deve visitarsi, con incarico alle medesime di farlo pubblicare, e di trasmetterne la relazione.

2.

[Rex Victor Amed.
Const. 1729.

Rex Car. Em.
]
Nel Manifesto si assegneranno i Notai, i Segretari delle comunità, e de’ Tribunali a comparire alla visita, a cui si procederà nell’uffizio stesso dell’Insinuazione entro il termine, che verrà fissato, ed a presentare le loro patenti, fedi di matricole, minutari, libri delle note, e delle ricevute, e registri degli atti sottoposti all’insinuazione, perchè si riconosca, se siasi da essi osservato il prescritto dalle Regie Costituzioni, e dal presente Regolamento.