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e foglio dove sieno registrati, e tali ricevute dovranno conservarsi in libro a parte.

8.

[Rex Car. Em.
1. Aug. 1732.
]
Rapporteranno altresì per gl’instrumenti, che rogheranno, ed insinueranno fuori della propria tappa una fede soscritta dal Segretaro Insinuatore di questa, per comprovare la remissione delle note prescritta nel precedente §. 6., e formeranno un libro, in cui registreranno le predette note, come anche le fedi, che loro verranno a piè d’ogni nota rispettivamente spedite dall’Insinuatore come sopra: sarà il libro affogliato, rubricato, e tenuto nella stessa conformità, con cui tenere debbono i minutari, ed in occasione delle visite lo presenteranno ai Conservatori, e Delegati del Tabellione, perché riconoscano, se da loro si tenga nella forma prescritta.

9.

[Car. Em. I.
20. Jul. 1620.
Rex Car. Em.
]
Non sarà permesso a verun Notaio sotto la pena di scudi dieci di dar copia degli atti, e contratti sottoposti all’insinuazione senza averli prima rimessi alla medesima.

10.

[Car. Em. I.
20. Jul. 1620.

Rex Car. Em.
]
I Notai, e Segretari de’ Tribunali, e delle Comunità nelle copie degli atti, e contratti dovranno non solo apporre la data del giorno, in cui le spediranno, ma altresì far menzione del giorno, mese, ed anno, in cui saranno stati insinuati, del nome dell’Insinuatore, del libro, e foglio, ove sono stati registrati sotto pena di scudi dieci, ed incorreranno nella pena di anni cinque di galera, quando contro la verità attestassero d’avergli insinuati.

11.

Le copie predette dovranno da’ Notai, e Segretari soscriversi per l’avvenire in cadun foglio, acciocché in tutte le loro parti possano far fede in giudizio.