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- 123 - Art. 25


Ottenuta dalla stazione successiva la conferma (formula 11) che nessun treno è per via a sarà inviato, il dirigente potrà occupare il binario illegale ed effettuare la precedenza.

Cessata l’occupazione del binario illegale autorizzerà l’invio dei treni col telegramma formula 12. Se per interruzione telegrafica detto telegramma non potesse essere trasmesso, la stazione tenuta ad attendere il consenso lo riterrà come ricevuto quando le sia giunto dall’altra il treno che ha preso il passo. In tal caso però il primo treno inoltrato senza il telegramma del consenso deve essere avvisato di entrare con precauzione e fermare nella stazione in cui è avvenuta l’occupazione del binario illegale.

21. In relazione all’art. 3.4 si deve in caso di ritardo procurare di sopprimere la fermata dei treni stabilita o derivante unicamente da una precedenza, quando questa sia stata spostata in altra stazione.

22. Nelle stazioni con apposito incaricato degli accertamenti sul servizio dei deviatoi (art. 11.6) il dirigente è autorizzato a dare a voce al medesimo gli avvisi circa la diversa successione dei treni per causa di precedenze, salvo quando trattisi di ricevere un treno viaggiatori prima di un treno merci in ritardo, nel quale caso deve attenersi alle prescrizioni dell’art. 6.

23. Quando un treno fermatosi in una stazione non avesse oltrepassato con il veicolo di coda la traversa limite del deviatoio di comunicazione col binario da percorrersi dal treno che lo deve precedere e ne impedisse così il passaggio, il frenatore di coda e il deviatore devono esporre subito il segnale d’arresto verso