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- 121 - | Art. 25 |
zioni di ricovero della stazione stessa ed anche del tempo occorrente per il ricovero del primo treno per dare il passo al susseguente specialmente quando il ricovero debba farsi per regresso.
16. Quando la stazione, nella quale viene stabilita una precedenza non fosse in condizione di effettuarla dovrà, appena ricevuto il telegramma, informare la stazione che ha presa l’iniziativa dello spostamento, la quale dovrà provvedere diversamente.
17. Un treno senza viaggiatori che dovrebbe, per orario, cedere il passo ad altro treno, quando questo sia in ritardo, può anticipare la propria corsa fino alla stazione successiva atta alle precedenze senza però anticipare in nessun punto del percorso anormale sull’orario del treno in ritardo; questo a sua volta non deve anticipare sull’orario del treno che lo ha preceduto.
Entrambi i treni conserveranno le proprie caratteristiche ed anche gli incroci e le precedenze.
18. Il dirigente che prende, l’iniziativa dell’invio di un treno in precedenza ad un altro anticipandone la partenza deve preavvisare la stazione successiva atta alle precedenze con telegramma:
Formula 30: Tr. ... precede tr. ... da ... a ... anticipando corsa.
Il dirigente della stazione nella quale la precedenza è spostata conferma col telegramma:
Formula 31: Al n. ... inteso che tr. ... precede tr. ... da... anticipando corsa.