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- 117 - Art. 25

orario le stazioni e i treni sono specificatamente indicati in apposita annotazione che rammenta anche gli obblighi del dirigente in tale circostanza.

6. Anche nei casi di precedenze non previste in orario, i dirigenti per agevolare la corsa dei treni debbono possibilmente evitare la fermata del treno che giunge per ultimo attenendosi alle disposizioni del comma 2 o 3 se la stazione in cui avviene la precedenza è di quelle comprese nei punti a) e b) del comma 1 e alle disposizioni del comma 4 se la stazione è di quelle comprese nel punto c) del comma predetto.

Comma 7 annullato.                                                                      App. N.

8. Le stazioni di precedenza, indipendentemente dall’obbligo che hanno le altre stazioni di notificare loro i ritardi (Art. 18.9), debbono procurarsi quelle più recenti notizie su cui possano basare i loro calcoli per stabilire in quale stazione torni più conveniente effettuare le precedenze.

9. Quando di due treni che si seguono il primo abbia un ritardo tale da far ritenere che, lasciandolo proseguire, ne derivi ritardo al secondo, la stazione di fermata che lo riceve giudicherà se convenga trattenerlo avuto riguardo alla importanza dei due treni e ai mezzi di ricovero di cui dispone.

Analogamente sarà provveduto, sulle linee in cui è autorizzato l’anticipo della corsa dei treni, quando, anche lasciando proseguire il primo treno, restasse ostacolata la corsa del secondo viaggiante in anticipo sul proprio orario.