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Art. 25 - 116 -


4. Per le precedenze senza fermata nelle stazioni comprese nel punto c), da effettuarsi col telegramma del libero transito, il dirigente deve attenersi a quanto è prescritto dai comma 8, 9, 10 ed 11 dell’art. 5.

Pei treni invece pei quali si permette, con annotazioni speciali in orario, la precedenza senza fermata del treno che arriva per ultimo, il dirigente, pur omettendo la trasmissione del telegramma del libero transito, dovrà attenersi a tutte le altre prescrizioni, come se il passaggio senza fermata accadesse per libero transito telegrafico, e quando egli non potesse personalmente o a mezzo dell’apposito incaricato provvedere agli accertamenti prescritti ed al ritiro delle chiavi, dovrà fare prescrivere al treno la fermata o riceverlo con le norme dell’articolo 12.4.

5. Per le precedenze previste in orario senza la fermata del treno che arriva per ultimo, nei casi dei punti a) e b) del comma 1, nell’orario di ciascun treno viene segnato fra parentesi nella casella della stazione il numero o la sigla dei treni che esso vi precede senza fermare.

Per le precedenze nelle stazioni comprese nel punto c) del comma 1 da effettuarsi col libero transito telegrafico nell’orario del treno che prende il passo viene esposta sopra l’ora di passaggio dalla stazione la chiamata (W) e fra le prescrizioni di movimento nel rispettivo foglio orario viene fatta apposita annotazione.

Pei treni invece pei quali eccezionalmente è ammesso che prendano il passo su altro senza fermare e senza il telegramma del libero transito, oltre essere racchiuso fra parentesi il numero o la sigla dei treni che essi precedono senza fermata, nel rispettivo foglio