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Art. 3 | - 34 - |
messa soltanto dalle stazioni nelle quali non debbono fare servizio viaggiatori.
Ogni treno, salvo ordine apposito, deve rispettare gli incroci e le precedenze che sono indicate in orario.
4. I treni, salvo ordine in contrario, debbono rispettare tutte le fermate prescritte dall’orario. In caso di ritardo però si dovrà procurare di abbreviarne la durata (Art. 18.7); dovranno inoltre essere soppresse le fermate che non servono per servizio viaggiatori e non siano altrimenti necessarie (Art. 14.19).
5. I treni che si seguono possono essere distanziati:
— col tempo;
— col telegramma del giunto (Art. 5.2) o del consenso telegrafico (Art. 5.4);
— col blocco (comma 8).
6. Quando il distanziamento è fatto col tempo un treno non deve seguirne un altro ad intervallo minore di dieci minuti, salvo le eccezioni ammesse dal successivo comma 9 per brevi tratti comuni a più linee; però anche col distanziamento a tempo dovrà fra due treni susseguenti essere mantenuta la distanza di almeno un chilometro.
7. Col telegramma del giunto o del consenso i treni sono distanziati dal tratto che corre fra due stazioni in comunicazione telegrafica o telefonica. Anche con questo sistema si deve mantenere sempre fra i treni il distanziamento minimo prescritto dal precedente comma ed inoltre si debbono osservare le disposizioni seguenti:
Sulle linee esercitate col regime del giunto le stazioni non possono licenziare nessun treno se prima