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Art. 25 - 114 -

proprio e di altri treni, deve arrestare il treno. Poscia, rimosso il pericolo che ha causato la fermata, il capotreno deve ordinare di riprendere la corsa. Se invece il pericolo permane, egli deve, o col mezzo degii agenti di linea o col proprio personale, provvedere alla protezione del punto pericoloso, e quindi ordinare, se possibile, il proseguimento fino alla prossima stazione per informarla dell’anormalità. In tal caso dalla cabina della locomotiva deve essere presentato segnale di fermata ai treni, ai bivi ed all’ingresso nella stazione e, se la linea è esercitata col blocco, dovrà essere avvisato anche il primo posto di blocco che il treno incontra.

3. Anche nel caso di altre irregolarità o di attentati alla sicurezza del treno, od alla incolumità delle persone, il treno dovrà fermare nella prossima stazione per informarne il dirigente al quale spetta sempre di provvedere e di dare i prescritti avvisi.

4. Quando un treno arrestato in seguito ai segnali a campana di cui all’art. 23.1, in considerazione della pendenza della linea o della vicinanza della successiva stazione, fosse fatto proseguire anziché retrocedere, dovrà essere protetto nel modo prescritto dall’art. 23.3.


Art. 25.
Precedenze normali ed anormali.


1. Nelle stazioni di precedenza, i treni, di massima, devono arrestarsi anche se non hanno indicata o pre-