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- 111 - | Art. 22 |
con freno continuo sulle linee con pendenza superiore al 20 per mille. Se le condizioni degli organi di attacco non danno affidamento di un ricongiungimento sicuro delle due parti si dovrà procurare di far proseguire con la prima parte il veicolo con gli apparecchi di aggancio guasti. In tal caso e quando la retrocessione non è ammessa si adotteranno le disposizioni dei comma precedenti.
7. Sulle linee con pendenza superiore al 30 per mille, quando sia possibile e non si causi grave ritardo al treno, la parte del treno rimasta in linea dovrà essere ricoverata in stazione a mezzo di locomotiva inviata nel senso della salita.
8. Se il treno fosse rinforzato in coda, il ricongiungimento delle due parti può farsi su qualunque linea spingendo la seconda; come pure si può ordinare il proseguimento di questa, purchè siano intervenuti accordi con chi scorta la prima parte od in seguito ad ordine della stazione successiva.
È sempre ammesso un eventuale spostamento della seconda parte con la locomotiva di coda, purchè debitamente protetta da segnali, per portarla fuori di galleria, o quando per eccezionale accidentalità sopraggiungesse un treno susseguente che altrimenti resterebbe fermo in galleria.
9. È assolutamente vietato di far discendere, per forza di gravità, una colonna di veicoli od un veicolo isolato, lungo la linea, regolandone la corsa con la sola manovra dei freni.
10. Se lo spezzamento di un treno avviene all’atto della partenza dalla stazione senza che si possa arre-