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Art. 22 | - 110 - |
ritorno della locomotiva, salvo ordine in contrario di una delle stazioni limitrofe.
2. Dalla cabina della locomotiva che ricovera in stazione la prima parte del treno, deve essere esposto, nei casi prescritti, segnale d’arresto ai posti di bivio ed alla stazione.
3. Il personale della locomotiva suddetta dovrà inoltre, prima di riprendere la corsa per il ricovero della prima parte, lasciare a terra in punto opportuno un segnale di arresto, che gli possa servire di orientamento nel ritorno ed al quale dovrà poi arrestarsi prima di accostarsi alla seconda parte.
4. Quando per la rottura degli organi d’attacco od altra accidentalità, un treno si spezzi in linea, la seconda parte deve essere fermata con la maggiore prontezza, e la prima deve essere lasciata proseguire fino a che il personale abbia assoluta certezza che non possa essere raggiunta dalla seconda.
5. Il personale di linea, quando si avvede dello spezzamento di un treno, presenterà alla seconda parte il segnale di fermata, purchè sia in condizione di farlo in modo che il segnale stesso non sia veduto dal personale di macchina e di scorta della prima parte.
Analogamente dovrà comportarsi il personale della seconda parte del treno.
6. Nel caso che le condizioni degli organi d’attacco lo permettano, le due parti devono essere ricongiunte con le debite cautele. La retrocessione della prima parte per il ricongiungimento, quando nel retrocedere debba discendere, è vietata ai treni con freno a mano sulle linee con pendenza superiore al 10 per mille ed ai treni