Questa pagina è stata trascritta, formattata e riletta. |
Art. 19 | - 106 - |
modulo M-40 che gli esibirà, o quindi deciderà sul da farsi.
9. I ritardi di almeno 15 minuti su tutte le linee e quelli di almeno 10 minuti sulle linee a semplice binario indicate nell’orario debbono essere notificati telegraficamente dalla prima stazione in cui si verificano alle successive, fino alla prossima d’incrocio o di precedenza, non oltrepassando, se più vicina, la capotronco o la capocircuito cui spetta l’obbligo di far proseguire l’avviso verso le successive stazioni d’incrocio e di precedenza.
10. Egualmente deve comportarsi la prima stazione in cui il ritardo annunciato subisca una variazione (maggior ritardo o ricupero) che raggiunga almeno i 10 minuti.
11. Salvo disposizioni locali, il dirigente ha l’obbligo di avvisare, verbalmente o per telefono, il capodeposito — se la stazione ne è sede — dei ritardi previsti superiori a 30 minuti nella partenza o nell’arrivo dei treni. Dove manca il capodeposito, il dirigente deve avvisare il macchinista che debba subire un ritardo superiore a 30 minuti.
Art. 19.
Protezione dei treni fermi od in transito nelle stazioni o fermi ai segnali fissi di protezione.
1. Un treno fermo o in transito in una stazione deve essere protetto col segnale fisso di protezione,