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Art. 18 - 104 -


b) per ogni tratto di linea;

c) per le condizioni di frenatura;

d) per la categoria dei veicoli:

e) per le speciali condizioni in cui avviene la corsa.

2. I limiti di cui ai punti a), b), e) del precedente comma sono stabiliti dall’orario e da disposizioni speciali contenute nella Prefazione Generale dell’orario stesso.

3. Nei riguardi dei punti c) e d) detta Prefazione indica la velocità massima alla quale i macchinisti possono viaggiare secondo la qualità del treno (direttissimo, diretto, derrate, merci ecc.) che effettuano quando non ricevono prescrizione scritta di cui ai comma seguenti.

4. Qualora la velocità massima di cui al comma 3 non potesse essere consentita per la categoria di qualche veicolo in composizione al treno o perchè il numero dei freni attivi fosse inferiore a quello prescritto, il dirigente dovrà informarne il macchinista1.

Quando poi il treno fosse in ritardo e la categoria di tutti i veicoli in composizione ed il numero dei freni attivi permettessero una velocità superiore a quella di cui al comma 3 il capotreno ne informerà il dirigente il quale avviserà il macchinista2.

5. Devono inoltre essere rispettati tutti i rallenta-

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  1. «Per categoria veicoli non superare velocità Km ... da ... a ...»
    «Da ... a ... non superare velocità Km ... (oppure Vietato recupero da ... a ...) rispetto frenatura ... (indicare rapporto).
  2. «Per categoria veicoli e numero di freni attivi ... (indicare rapporto frenatura) ammissibile velocità Km ... da ... a ...»