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- 103 - | Art. 18 |
«che non darà segnalato nè avvisato con correntale al personale di linea».
Le stazioni interessate confermeranno col telegramma:
Formula 26: Inteso oggi (domani) .... soppressione tr. ... da ... a ... sua vece effettuasi stressa tratta tr. ... straordinario ed occorrendo che incrocia a ... tr. ...
6. Per la soppressione, fusione e sostituzione di treni non occorre la preventiva autorizzazione del Capo Riparto.
7. Una stazione che non sia capotronco, in attesa di un treno in ritardo, può metterlo in circolazione per proprio conto solo dopo essersi fatto confermare dalla stazione capotronco precedente, che il treno non fu soppresso e dopo di avere annunciata l’effettuazione del supplementare a seguito del treno stesso (Art. 16).
Art. 18.
Velocità di corsa dei treni; ritardi, ricuperi e loro annuncio.
1. La velocità di corsa di ciascun treno in ogni punto della linea non deve di regola superare quella assegnatagli dal proprio orario; in caso di ritardo la velocità può essere aumentata senza mai superare però il minore dei limiti stabiliti:
a) per il gruppo di ciascuna delle locomotive in servizio al treno;