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- 101 - | Art. 17 |
Le stazioni interessate confermeranno alla stazione che ha annunciata la soppressione od alla capocircuito, omnibus col telegramma:
Formula 22: Inteso oggi (domani) .... data soppressione tr. .... da .... a ....
La stazione che annuncia la soppressione, o la capocircuito, quando non possa ottenere la conferma della stazione dove ha incrocio il primo treno, che in base all’orario vi dovrebbe arrivare dalla stessa parie del treno soppresso, e dopo questo, deve avvisare detto treno della mancata conferma con ordine al capotreno di ritirare dal dirigente di quella stazione il visto della prescrizione. La disposizione è da osservarsi anche per le stazioni da considerarsi sempre d’incrocio; occorrendo sarà prescritta al treno fermata1.
4. Le stazioni possono — quando torni opportuno — fondere due treni in uno: sopprimeranno in tal caso uno di essi e ne faranno proseguire il materiale ed occorrendo la locomotiva ed il personale coll’altro treno al quale sarà fatta opportuna prescrizione2.
La fusione sarà annunciata col telegramma:
Formula 23: Oggi (domani) ... data tr. ... soppresso da ... a ... materiale viaggia stessa tratta con tr. ... ed occorrendo, che farà servizio viaggiatori od altro genere di trasporto a ... (da ... a ...).
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