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- 95 - Art. 16

e in tal caso con la correntale saranno trasmessi, con le norme di cui al comma 30, appositi moduli M-40 con gli estremi di effettuazione.

È di competenza della Sezione Movimento rendere giornalieri i treni straordinari.


Art. 16.
Effettuazione dei treni supplementari.


1. I treni supplementari hanno lo stesso orario del treno di cui sono la ripetizione e cioè le stesse ore di arrivo, partenza o transito, gli stessi incroci e precedenze; sul loro foglio di corsa viene quindi esposto lo stesso orario stabilito pel treno normale. Per la effettuazione dei treni supplementari non occorre la preventiva autorizzazione del Capo del Riparto.

2. I treni supplementari devono essere segnalati come è prescritto dal Regolamento sui Segnali e devono essere annunciati alle stazioni ed avvisati ai treni interessati come è stabilito pei treni straordinari sostituendo nella formula 17 e nelle prescrizioni la parola «straordinario» con le altre «supplementare a seguito» o «supplementare in precedenza».

Nell’annuncio dei treni supplementari in precedenza, deve essere sempre precisato l’anticipo massimo consentito per tutto il percorso. Uguale indicazione deve riportarsi nel foglio di corsa del treno supplementare in precedenza e comunicarsi al personale di macchina del treno stesso.