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Art. 15 | - 92 - |
30. La correntale viene emessa dalle singole stazioni e inoltrata fino all’attigua a mezzo dei guardalinee o a mezzo del personale di stazione e di vigilanza.
In questo caso, salvo speciali disposizioni, la correntale deve essere inviata da posto a posto in senso contrario alla corsa dello straordinario.
Le stazioni debbono indicare nella correntale oltre il numero o sigla del treno che si annuncia, anche l’ora di partenza o di passaggio del treno stesso dalla stazione verso cui la correntale è diretta, quando si tratti di straordinario non compreso nell’orario di servizio. Le stazioni devono ritirare dai guardalinee o dal prossimo agente di vigilanza al quale la correntale viene rimessa, ricevuta sull’apposito tagliando che conserveranno a prova del loro operato. Se la correntale è inoltrata a mezzo degli agenti di vigilanza sarà firmata da ciascuno di essi coll’indicazione dell’ora in cui la riceve e trasmessa sollecitamente al posto successivo fino alla prossima stazione. Se la correntale è inoltrata a mezzo dei guardalinee il dirigente deve compilare anche tanti mod. M-4O quanti sono i posti di guardia e di capi squadra dei Lavori compresi fra la propria stazione e la successiva ripetendovi le indicazioni della correntale. Detti moduli saranno dai guardalinee consegnati agli agenti interessati ritirandone ricevuta sulla correntale.
Le stazioni possono inviare per treno le correntali già compilate alle attigue stazioni e fermate intermedie nelle quali non sia in servizio un dirigente il movimento; l’agente del posto al quale sono consegnate deve a sua volta provvedere subito ad inoltrarle sulla linea.