Pagina:Regolamento Circolazione Treni (1936).djvu/66


- 91 - Art. 15


27. Ciascuna stazione compresa nel percorso di un treno straordinario deve accertarsi che questo sia segnalato.

Quando il treno che deve segnalare uno straordinario arriva o transita senza segnale in una stazione, il dirigente, se non gli è possibile provvedere per il segnalamento neppure rivolgendosi ad altra stazione, invierà, in senso contrario alla corsa dello straordinario, la correntale al personale di linea qualora non fosse già stata mandata, avvertendone la stazione cui essa è diretta, la quale, se la correntale non arriva in tempo, deve provvedere come è prescritto dal comma 34.

28. Il dirigente, che veda arrivare o transitare un treno col segnale di uno straordinario di cui non abbia ricevuto l’annuncio, deve subito richiederlo e, se il treno segnalante ha fermata, deve rilevare dal foglio di corsa qual’è il treno segnalato.

20. Le stazioni del tratto percorso da uno straordinario debbono, per l’effettuazione del treno stesso, inviare al personale di linea la correntale mod. M-41

a) quando lo straordinario che si effettua non è quello seguente immediatamente per orario il treno segnalante, essendo fra essi previsti dall’orario altri straordinari;

b) per l’effettuazione di un treno straordinario non compreso nell’orario di servizio o di un supplementare in precedenza al normale;

c) sui tratti di linea specificatamente indicati nella Prefazione all’orario di servizio dove i segnali annessi ai treni non sono ben visibili.