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- 89 - Art. 15

contemplate nell’art. 25.1, a) e b) ed il treno non vi abbia fermata1.

Quando lo straordinario termina la corsa in una stazione che è anche d’incrocio, la conferma a questa dell’avvenuto avviso ai treni incrocianti deve essere data dalla stazione capotronco o di diramazione o d’origine a cura della quale debbono essere avvisati i treni interessati.

24. Le stazioni di incrocio debbono ricevere il treno che non risulta avvisato dell’incrocio con lo straordinario, con le norme di cui all’art. 12.4, ma sempre previa fermata al segnale di protezione anche se le stazioni sono provviste di segnale di partenza preceduto da segnale d’avviso, a meno che il treno abbia in esse fermata e sia ricevuto prima dello straordinario, o la stazione sia fra quelle indicate nell’art. 14.11 dove i treni debbono entrare con precauzione o si trovi nelle condizioni previste dall’art. 14.13.

Le stazioni d’incrocio suddette dovranno poi provvedere al voluto avviso appena il treno sia entrato in stazione.

Su tutte le linee, le stazioni di precedenza, non contemplale nell’art. 25.1 a) e b) debbono ricevere con le norme dell’art. 12.1 il treno senza fermata che non risulta avvisato della precedenza con lo straordinario.

25. La stazione d’origine di uno straordinario deve provvedere alla sua segnalazione con i treni che immediatamente lo precedono, però in via eccezionale

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  1. Tr ... orario (partito ... ) avvisato incrociare (precedere) tr. ... a ...