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- 81 - Art. 15

delle stazioni capotronco secondarie e non passa per la capotronco principale, la stazione d’origine deve darne l’annuncio, oltre che alla capotronco principale, sino alla prima stazione capotronco della linea (non considerando come tale le altre della stessa località) ed a quelle altre capotronco della medesima località che si trovassero su diramazioni della stessa linea; se il treno passa per la capotronco principale, l’annuncio sarà limitato sino a questa, cui spetta provvedere come se il treno avesse origine da essa.

8. L’annuncio telegrafico alle stazioni indicate nell’orario come capo circuito deve essere trasmesso a mezzo dei circuiti più diretti a cura della stazione d’origine dello straordinario se corrisponde con esse direttamente, altrimenti a cura dell’attigua stazione capocircuito. A tutte le altre stazioni deve essere trasmesso dalla stazione d’origine o dalle capocircuito suddette a mezzo dei circuiti omnibus, ognuna per le stazioni del proprio circuito, seguendo la direzione del treno annunciato.

9. Quando l’annuncio non si possa trasmettere per telegrafo si supplisce inviando a ciascuna stazione copia del telegramma d’effettuazione coi treni utili, anche in direzione opposta a quella del treno annunciato, ricorrendo eventualmente ad altre stazioni e prescrivendo, quando occorra, ai treni di fermare.

Se tale invio viene fatto a più di una stazione o fermata si farà uso di avviso corrente modulo M-38, sui quale i dirigenti debbono rilasciare la firma di ricevuta.