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Art. 15 - 78 -

conferma di avere in tempo utile la locomotiva e la squadra del personale di scorta, deve diramare l’annuncio dell’effettuazione e provvedere alla segnalazione e, nei casi prescritti, all’invio della correntale.

4. La locomotiva deve essere richiesta al deposito di regola almeno tre ore prima dell’ora in cui deve avvenire la sua partenza.

Le richieste della locomotiva e della squadra del personale di scorta debbono essere fatte rispettivamente al Capodeposito e al Capo personale viaggiante con mod. M-40, se residenti in luogo.

Quando il Capo personale viaggiante non risieda in luogo, la richiesta gli sarà fatta direttamente per telegrafo; la domanda della locomotiva, se il deposito non si trova sul posto, deve essere rivolta invece al capo della stazione che ne è sede, per cura del quale sarà provveduto per la richiesta e per l’invio. In questo caso se anche il deposito del personale viaggiante ha sede nella stessa località del deposito locomotive, anche la richiesta del personale di scorta deve essere rivolta al capostazione.

Le richieste, sia della locomotiva che della squadra del personale viaggiante, devono essere confermate indicandone, quando ne sia il caso, il treno d’invio.

5. Nelle richieste deve sempre essere indicato il numero, il percorso ed il tonnellaggio del treno da effettuare e, in quelle relative al personale di scorta, anche il numero degli agenti occorrenti.