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Art. 14 | — 68 — |
Art. 14.
Partenza, percorso ed arrivo dei treni.
1. Il dirigente, prima di licenziare un treno, deve assicurarsi che esso sia completo, e che nulla si opponga alla sua partenza.
2. Nelle stazioni di origine ed in quelle dove il treno cambia la composizione, il dirigente deve assicurarsi personalmente o — nel caso che gli manchi il tempo — a mezzo del personale da lui dipendente, che il treno stesso si trovi nelle condizioni di sicurezza richieste per quanto riguarda l’agganciamento, il numero dei freni ed i segnali.
Anche nelle altre stazioni, e specialmente dove la sosta raggiunge i 10 minuti, i dirigenti debbono portare la loro attenzione sulla condizione in genere del treno per eliminare le irregolarità rilevabili in una rapida constatazione.
3. Nella stazione di fermata che precede un tratto dove occorra un numero di frenatori maggiore di quello prescritto nel tratto precedente o dove venga ridotta la prestazione delle locomotive, il dirigente prendendo visione del foglio di corsa, deve accertarsi che vi siano i frenatori occorrenti e che non sia superata la prestazione stabilita.
4. Prima che avvenga la partenza di un treno, anche il personale di scorta, nei limiti delle sue mansioni e sempre in modo da evitare ritardi, è tenuto ad assicurarsi che il treno sia in ordine, che funzio-