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- 67 - Art. 13


— la manovra del segnale di partenza sia fatta direttamente dal dirigente, o sia vincolata a consenso manovrato dal medesimo.

Per i casi di cui al comma a) e per quelli di cui al comma b), quando esista il blocco sulla linea, la partenza si effettua senza speciale prescrizione del dirigente; tale prescrizione1 occorre invece nel caso del comma b) quando non esista blocco sulla linea.

3. Nei casi di cui al comma precedente resta affidato unicamente al capotreno l’obbligo di accertare che il treno sia completo e che nulla si opponga alla sua partenza.

Comma 4 annullato.

5. Quando all’arrivo di un treno in una stazione, per accidentalità, non si trovasse presente nè fosse reperibile alcuno del personale dirigente, il capotreno, dopo essersi accertato che nessuna circostanza sia intervenuta a modificazione di quanto risulta nel foglio di corsa, in ordine al movimento di altri treni ordinari o straordinari che interessano la corsa del proprio, se ha la certezza di poter giungere senza impedimento fino alla prossima stazione, licenzierà egli stesso il treno, dando però ordine al macchinista con mod. M-40 di procedere con precauzione2

Comma 6 annullato.

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  1. Partite a via libera del segnale di partenza (ed occorrendo) dopo transitato tr. ....
  2. Stazione di ...... impresenziata viaggiate con precauzione fino a ......