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Art. 13 - 66 -


Così anche la stazione che dovesse licenziare un treno col segnale di partenza disposto a via impedita dovrà dargli opportuna prescrizione1.


Art. 13.

Presenziamento dei treni.


1. L’arrivo, la partenza ed il transito dei treni debbono essere presenziati nelle stazioni dal dirigente, che assisterà al passaggio di tutti i veicoli del treno; la partenza deve essere sempre ordinata verbalmente al capotreno dal dirigente.

2. Alle disposizioni del precedente comma è ammesso fare eccezione:

a) nelle stazioni e fermate disabilitate, nelle assuntorie e nelle case cantoniere (Art. 41, 42 e 43);

b) in determinate stazioni di linee a doppio binario, indicate nel rispettivo foglio orario, nelle quali si verificano le seguenti condizioni:

— esistono apparati centrali o collegamenti di sicurezza che vincolino tutto l’itinerario da percorrersi dal treno;

— il binario da cui avviene la partenza sia munito di segnalamento di partenza che comanda unicamente a detto binario;

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  1. Partite da ..... col segnale di partenza a via impedita.