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sito di un treno, deve accertarsi di avere presso di sè quelle dei fermascambi che assicurano i deviatoi per il binario che deve essere percorso dal treno stesso.

Nei casi d’incrocio, il dirigente, dopo essersi accertato di essere in possesso delle chiavi che assicurano i deviatoi per l’ingresso nei rispettivi binari, trattiene presso di sè i deviatori, quando non occorra la loro presenza presso gli scambi, e riconsegna loro le chiavi dei fermascambi per manovrare i deviatoi d’uscita, regolandosi in modo che detti agenti non possano giungere ai deviatoi prima che il treno in arrivo li abbia impegnati.

Per l’esecuzione delle manovre, il dirigente consegnerà personalmente le chiavi al deviatore per il tempo strettamente necessario e, ultimata la manovra, provvederà a farsele restituire.

6. In alcune stazioni stabilite dalle Sezioni Movimento, il dirigente potrà essere dispensato per tutti o parte dei treni dagli accertamenti previsti dai comma precedenti. In tal caso detti accertamenti saranno affidati ad un deviatore capo o caposquadra deviatori o ad altro agente idoneo, appositamente designato.

7. L’agente incaricato di sostituire il dirigente e di cui al precedente comma 6, è provvisto anche di registro (mod. M-37), nel quale dovranno essere indicati di volta in volta il numero del treno, il binario sul quale esso deve arrivare, partire o transitare, nonché l’ora della visita ai deviatoi da parte dei deviatori interessati. Detto agente dovrà, treno per treno, ritirare sul mod. M-37 la firma dei deviatori interessati e controfirmarlo da parte sua.