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Art. 11.
Accertamenti sul servizio dei deviatoi.
1. Il dirigente durante il suo turno di servizio deve eseguire almeno una volta la visita dei deviatoi e degli altri impianti che interessano la circolazione dei treni, accertandosi del buono stato di conservazione e del loro regolare funzionamento. Egli dovrà pure accertarsi che il personale si trovi al suo posto di servizio e sia vigilante.
Quando al dirigente sia affidata anche la manovra dell’apparato centrale, egli deve eseguire la visita, di cui sopra sempre all’inizio del suo turno di servizio, provvedendo anche per gli accertamenti normalmente di spettanza dei deviatori. In via di eccezione il dirigente potrà, con annotazioni sull’orario di servizio del personale, essere autorizzato a valersi per gli accertamenti fuori cabina, all’inizio del turno, di un agente abilitato alla manovra degli apparati centrali, il quale dovrà comunicargli per iscritto il risultato della visita eseguita.
In tal caso resta fermo l’obbligo per il dirigente di eseguire almeno una volte la prescritta visita durante il suo turno di servizio.
2. Prima di disporre per la partenza, l’arrivo o il passaggio di un treno, il dirigente deve acquisire la certezza che nulla vi si opponga, sia eseguendo di persona i possibili accertamenti, sia procurandosi per iscritto o con regolare fonogramma il benestare dei dipendenti deviatori interessati.