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- 57 - Art. 9

date dal dirigente. In caso d’impedimento il dirigente, dopo aver provveduto alla prescritta protezione, può farsi sostituire dal capotreno.

Il capotreno prima di assumere la dirigenza della manovra dovrà assicurarsi che sia stato provveduto alla protezione o chiederne esplicita conferma al dirigente quando l’accertamento diretto non possa essere fatto dal punto in cui si manovra.

15. Quando le manovre siano comandate da un agente che non abbia almeno le funzioni di caposquadra manovratori, o caposquadra deviatori, il dirigente è tenuto a dargli opportune istruzioni prima che vengano incominciati i movimenti.

Anche quando le manovre non sono comandate dal dirigente, questi deve sorvegliare — compatibilmente con le altre incombenze — che vengano osservate le prescrizioni regolamentari particolarmente in quanto concerne la loro protezione.

16. Nelle stazioni con apparati centrali, il dirigente quando dovesse pure attendere alla manovra dell’apparato, e non disponesse di un agente di stazione per accompagnare la colonna in manovra nei diversi movimenti e fare le occorrenti segnalazioni, ne incaricherà il personale del treno e preferibilmente il conduttore o frenatore di centro, oltre s’intende, a dare l’incarico al capotreno di dirigere e sorvegliare le manovre quando egli non possa farlo.

17. Apposita annotazione nell’orario generale di servizio può disporre che le manovre nelle stazioni e fermate non rette da un dirigente il movimento siano sempre comandate da un capotreno, al quale spetta in