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Art. 1 - 28 -

malità, ecc. avvenuti durante il servizio dell’agente che lo ha preceduto e ciò anche quando la consegna non avvenga in contraddittorio.

3. Il dirigente cessante deve firmare la consegna scritta apponendovi la data e l’ora e deve apporre la firma anche sul modulo M-42 compilato fino al momento in cui egli lascia il servizio. Il subentrante, appena entra in servizio, ha l’obbligo di prendere cognizione della consegna e di apporvi a sua volta la firma indicando anche l’ora quando la consegna non avvenga in contradittorio.

4. Il dirigente cessante sarà tenuto a rispondere delle consegne incomplete; dovrà però rispondere delle conseguenze anche il subentrante quando risulti che avrebbe potuto prendere in altro modo cognizione delle condizioni del servizio e provvedere al riguardo.

La mancanza di esplicita annotazione sul registro M-55 del lavoro fatto o da farsi implica sempre, per il dirigente subentrante, l’obbligo di accertarsi che il cessante abbia provveduto a quanto occorreva (ordini, prescrizioni, correntali, conferme, avvisi, ecc.) senza che per ciò venga diminuita la responsabilità di quest’ultimo agente.

5. Nelle stazioni ove la dirigenza del movimento è contemporaneamente ripartita fra vari agenti debbono essere stabiliti in modo preciso i limiti delle singole attribuzioni ed i treni che ciascuno deve ricevere o licenziare; saranno pure stabiliti i rapporti di dipendenza fra i vari dirigenti per il coordinamento delle loro iniziative e per la determinazione delle conseguenti responsabilità individuali, quando fra i treni non vi sia indipendenza di movimento.