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- 53 - Art. 9


Si considera indipendente anche un binario o fascio di binari congiunto mediante comunicazione a quello che deve percorrere il treno, purchè i deviatoi della comunicazione siano assicurati nella posizione dovuta, e cioè non per la comunicazione, mediante fermascambio di sicurezza e la chiave di questo si trovi in possesso del dirigente o dell’apposito incaricato, oppure siano presenziati da un agente idoneo, o manovrati da un apparato centrale, con obbligo tassativo all’agente che sta sul posto o che manovra l’apparato centrale di non muoverli da detta posizione.

3. Quando una manovra possa impegnare un passaggio a livello, munito di chiusure e presenziato, deve esserne previamente avvisato l’agente di guardia, o provveduto alla tempestiva manovra delle chiusure.

4. Il personale di macchina prima di iniziare una manovra che interessi il binario di corsa ha l’obbligo di accertarsi direttamente della protezione della manovra che deve eseguire in quanto possa farlo stando sulla locomotiva, altrimenti dovrà farsi confermare da chi la comanda e dirige che a ciò è stato provveduto.

5. Di regola tutte le stazioni devono sospendere le manovre che interessano il binario di ricevimento di un treno 10 minuti prima dell’ora di arrivo.

Il dirigente, e gli addetti ai deviatoi ed alle manovre, hanno l’obbligo di impedire o sospendere in tale periodo ogni manovra che impegni o possa impegnare per inavvertita falsa posizione dei deviatoi il percorso del treno che si attende. Debbono pure tempestivamente impedire o sospendere le manovre che potessero interessare il percorso di un treno che sia per essere licenziato.