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Art. 7 - 50 -

treni — e le due stazioni attigue al luogo di rallentamento, che sono tenute ad assicurarsi che ne siano stati avvisati i treni, in quanto questi abbiano in esse fermata.

3. In modo analogo viene richiesta e annunciata la cessazione di un rallentamento.

4. Il dirigente che riceva dal personale di linea notizia di un fatto pel quale sia necessario di prescrivere il rallentamento ai treni, o che riceva la richiesta del rallentamento stesso, disporrà per avvisare e per far avvisare i treni, indicando la località, l’estensione e la riduzione della velocità.

5. Debbono essere notificati ai treni anche i rallentamenti che si dovessero effettuare nelle stazioni.

6. Avvenendo che una stazione non compresa fra quelle che ricevono avviso dell’attivazione dei rallentamenti debba effettuare un treno straordinario, la stazione capotronco precedente, quando riceve l’annuncio dello straordinario, avvertirà la stazione di origine di prescrivere al treno i rallentamenti necessari.

Quando il treno da effettuarsi sia un supplementare, la stazione di origine dovrà attenersi a quanto è disposto all’art. 16.6.

7. I rallentamenti saranno prescritti al macchinista mediante il modulo M-3 e comunicati al capotreno completando nel foglio di corsa le apposite finche del prospetto A.

8. Non occorrono prescrizioni ai treni per i rallentamenti di carattere permanente, che siano compresi nell’orario generale di servizio.